COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE

COORDINATORE PER L’ ESECUZIONE

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o anche detto coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è la figura professionale definita in questo modo:

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Quali i suoi compiti?

  1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento(PSC) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  3. Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”;
  4. Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Ha sostanzialmente quindi compiti di vigilanza, controllo e ispezione in cantiere, quotidiani. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

Dunque, il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione viene nominato per legge qualora ci si trovi in presenza di più imprese esecutrici, e deve essere nominato anche qualora ci si trovi in presenza di ditte affidatarie. In questo caso, ovvero quando l’esecuzione di un lavoro viene assegnata a più ditte, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione ha anche il compito di redigere il PSC per le stesse e il fascicolo sulle caratteristiche delle opere.

La nomina del coordinatore per l’esecuzione è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.

 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Troviamo la figura del Coordinatore per la Sicurezza nella Progettazione (CSP) nei cantieri dove c’è la presenza di più ditte esecutrici.

Quali i suoi compiti?

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  1. Redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento(PSC);
  2. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Nomina del coordinatore per la sicurezza:

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori, nominato dal committente stesso.

Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti e in caso di imprese affidatarie il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte terze.

Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.