VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR

Il Documento di Valutazione Rischi (DVR) è un documento che analizza ed elenca i rischi presenti in un’attività lavorativa, fornendo indicazioni sulle misure di sicurezza messe in atto o da applicare, per eliminare o minimizzare i rischi alla salute dei lavoratori. Il DVR è un documento chiave per il monitoraggio, la catalogazione e l’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori e per la gestione degli interventi di miglioramento.

La redazione del Documento Valutazione Rischi, a seguito della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, è uno degli obblighi a cui il datore di lavoro non può sottrarsi (art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Il DVR è un documento unico per ogni attività, in quanto specifico del particolare contesto lavorativo.

Per quali aziende è obbligatorio il DVR?

Sono soggette a valutazione dei rischi tutte le imprese composte da due o più soci, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto entro tre mesi dall’avvio dell’attività, e immediatamente aggiornato in occasione di significative modifiche della tecnica del processo produttivo (ad es. acquisto nuovi macchinari), della organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni importanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del Documento Valutazione Rischi

Come detto in precedenza, il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, che può farsi supportare da un tecnico qualificato. Durante il sopralluogo presso la sede dell’attività lavorativa, il tecnico si occuperà di raccogliere i seguenti dati:

  • dati generali dell’azienda
  • descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo
  • descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno
  • criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida
  • misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi remoti
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori
  • programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei dipendenti
  • documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc…
  • metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile S.P.P., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori)
  • data o periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventualmente professionalità/risorse esterne a cui si è fatto ricorso.